Certificazione Unica 2024 redditi di lavoro autonomo (2024)

Table of Contents
Tipologia di compensi della Certificazione unica La Certificazione unica La compilazione della Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo Quadro relativo alla Certificazione per redditi di lavoro autonomo Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo senza ritenuta di acconto Certificazione unica per lavoratore autonomo estero Ritenute su lavoro autonomo estero Certificazione unica per compensi ad amministratori non residenti Certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi Certificazione unica delle spese anticipate dei professionisti Certificazione unica dei redditi corrisposti agli agenti di commercio La Certificazione unica Enasarco Certificazione unica dei redditi erogati agli sportivi dilettanti Compilazione dei dati fiscali della Certificazione unica lavoratori autonomi Compilazione dei dati previdenziali della Certificazione unica lavoratori autonomi Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempi di compilazione Esempio: prestazioni di lavoro autonomo Esempio: prestazioni di lavoro autonomo soggetto forfettario Esempio: provvigioni per gli agenti Esempio: diritto di autore Esempio: prestazioni di lavoro autonomo occasionale La correzione o integrazione di CU inviate La correzione della certificazione Certificazione unica correttiva: il procedimento per la sostituzione Certificazione unica correttiva: la procedura per l’annullamento Certificazione unica lavoratori autonomi: il regime sanzionatorio Tabella sanzioni per omessa tardiva o errata Certificazione unica sul lavoro autonomo Correzione entro 60 giorni e riduzione delle sanzioni Riepilogo su ravvedimento e sanzioni Conclusioni Normativa e prassi Certificazione unica 2024: modelli e istruzioni Certificazione unica: approfondimenti References

La Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo comprende prestazioni occasionali, provvigioni e compensi a professionisti e i contribuenti in regime forfettario. Istruzioni, compilazione e ritenute su redditi da lavoro autonomo da indicare nella Certificazione unica.

La Certificazione unica (c.d. “modello Cu“) è il documento con il quale i sostituti d’imposta (committenti) sono chiamati a certificare le ritenute di acconto. Si tratta delle ritenute operate sui redditi erogati alavoratori dipendenti ed autonomi, per ciascun anno solare. La Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 o Redditi precompilato), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2021.

Si tratta, in generale, con la certificazione unica lavoratori autonomi di dover certificare i redditi soggetti a ritenuta d’acconto, erogati nell’anno di imposta precedente.

Indice degli Argomenti

  • Tipologia di compensi della Certificazione unica
  • La Certificazione unica
    • La compilazione della Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo
    • Quadro relativo alla Certificazione per redditi di lavoro autonomo
  • Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo senza ritenuta di acconto
  • Certificazione unica per lavoratore autonomo estero
    • Ritenute su lavoro autonomo estero
  • Certificazione unica per compensi ad amministratori non residenti
  • Certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi
  • Certificazione unica delle spese anticipate dei professionisti
  • Certificazione unica dei redditi corrisposti agli agenti di commercio
    • La Certificazione unica Enasarco
  • Certificazione unica dei redditi erogati agli sportivi dilettanti
  • Compilazione dei dati fiscali della Certificazione unica lavoratori autonomi
  • Compilazione dei dati previdenziali della Certificazione unica lavoratori autonomi
  • Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempi di compilazione
    • Esempio: prestazioni di lavoro autonomo
    • Esempio: prestazioni di lavoro autonomo soggetto forfettario
    • Esempio: provvigioni per gli agenti
    • Esempio: diritto di autore
    • Esempio: prestazioni di lavoro autonomo occasionale
  • La correzione o integrazione di CU inviate
    • La correzione della certificazione
    • Certificazione unica correttiva: il procedimento per la sostituzione
    • Certificazione unica correttiva: la procedura per l’annullamento
  • Certificazione unica lavoratori autonomi: il regime sanzionatorio
    • Tabella sanzioni per omessa tardiva o errata Certificazione unica sul lavoro autonomo
    • Correzione entro 60 giorni e riduzione delle sanzioni
    • Riepilogo su ravvedimento e sanzioni
  • Conclusioni
  • Normativa e prassi
  • Certificazione unica 2024: modelli e istruzioni
  • Certificazione unica: approfondimenti

Tipologia di compensi della Certificazione unica

La Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo riguarda le seguenti tipologie reddituali:

Tipologia di compenso
Corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative ai contratti di appalto
Redditi da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR
Redditi diversi (es. lavoro autonomo occasionale) ex art. 67, co. 1 TUIR
Provvigioni, anche occasionali, compresa la vendita a domicilio
Indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, di funzioni notarili e dell’attività sportiva autonoma

Deve essere evidenziato che i compensi corrisposti a contribuenti che godono di regimi fiscali agevolati, come i contribuenti in regime forfettario, devono comunque essere indicati nella comunicazione anche se non sono assoggettati a ritenute. L’ultimo invio sarà quello del 18 marzo, in quanto per il 2024, l’obbligo è venuto meno.

La Certificazione unica

Il modello di Certificazione unica delle ritenute di acconto è suddiviso in due sezioni distinte. Una perciascuna delle due diverse classi di reddito. Mi riferisco ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi da lavoro autonomo.

Ogni sostituto di imposta ha la facoltà di inviare separatamente o in modo cumulativo le due sezioni. Questo in modo tale che Consulenti del lavoro (per la parte relativa ai dipendenti), e Commercialisti (per la parte relativa agli autonomi), potrannoadempiere separatamente alla trasmissione telematica. Ognuno per il modello di sua competenza. In questo contributo voglio soffermarmi sulla gestione della sezione dedicata alla Certificazione Unica perredditi di lavoro autonomo. Sezione del modello che richiede una particolare attenzione nel reperimento dei documenti utili. Questo anche e soprattutto per il controllo che tutte le ritenute d’acconto siano state operate nei termini da parte del sostituto d’imposta. Dopodiché bisogna tenere conto di alcune peculiarità legate alla tipologia di prestazione oggetto di certificazione. Di seguito riporto brevemente i principali aspetti su cui porre attenzione per la compilazione del nodello di Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo.

La compilazione della Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Il lavoro autonomo riguarda l’esercizio di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse dalle attività di impresa elencate nell’art. 2195 c.c. Tale categoria di redditi è caratterizzata da:

  • Assenza di vincoli nei confronti del beneficiario delle prestazioni;
  • Prevalenza della componente lavoro sulla componente organizzazione. Il capitale investito dal lavoratore autonomo non è rilevante rispetto all’apporto dell’attività intellettuale.

Si riepilogano le regole di compilazione delle certificazioni relative alle ritenute d’acconto operatenell’anno 2023 sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si tratta delle ritenuteoperate sui compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e versate dal 16 febbraio 2023 al16 gennaio 2024.

Quadro relativo alla Certificazione per redditi di lavoro autonomo

In questo riquadro devono essere indicati sia i redditi che verranno dichiarati dal percettore nelmodello 730 sia gli altri redditi che verranno dichiarati con il modello Redditi. Venendo allora alla compilazione della Certificazione unica, da subito si deve dire che il campo 1, relativo alla causale del rapporto, deve essere indicata la causale che individua la tipologia di reddito erogato. In particolare, occorre tenere in considerazione due distinti elenchi:

  • Il primo è quello che riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730 ed eventualmente nel modello Redditi PF;
  • Il secondo riguarda soltanto le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello Redditi PF.

Codici causale utilizzabili nel modello 730 o nel modello Redditi

CAUSALETIPOLOGIA REDDITUALE
BUtilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico
CUtili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
DUtili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
ELevata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
FIndennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
LRedditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es. eredi e legatari dell’autore, inventore)
L1 Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti della loro utilizzazione
MPrestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
M2Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
NIndennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e/o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestione di natura non professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del dirette e dei collaboratori tecnici
N1Indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:
– nell’attività sportiva dilettantistica;
– rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura professionale resi a favore di associazioni sportive dilettantistiche
N2Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa (art. 53, co. 2, lett. a) del TUIR)
N3Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, co. 2, lett. a) del TUIR)
OPrestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001). Soggetti che hanno compiuto 65 anni nel quinquennio 1996/2001 e hanno esercitato la facoltà di cancellazione dalla gestione separata. Tali soggetti anche percependo redditi da prestazione occasionale sopra la soglia di 5.000 euro a seguito di questa opzione non sono tenuti a versare contributi
O1Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001 Nota 1)
V1Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari)

Codici causale utilizzabili esclusivamente nel modello Redditi

CAUSALETIPOLOGIA REDDITUALE
APrestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
FIndennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
GIndennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
HIndennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito di impresa
IIndennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
JCompensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA in relazione alla cessione di tartufi
K Assegni di servizio civile universale di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 40/17
PCompensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, co. 2 Accordo 26 ottobre 2004 tra UE e Confederazione Svizzera
QProvvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
RProvvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
SProvvigioni corrisposte a commissionario
TProvvigioni corrisposte a mediatore
UProvvigioni corrisposte a procacciatore d’affari
VProvvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici
V2Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretti a domicilio
WCorrispettivi erogati nel 2021 dal condominio per prestazioni relativi a contratti di appalto di cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73
XCanoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, co. 1 lett. a) e b) DPR n. 600/73 a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato membro UE in presenza dei requisiti dell’art. 26-quater (citato), per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 143/2005
YCanoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, co. 1 lett. a) e b) DPR n. 600/73 a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato membro UE in presenza dei requisiti dell’art. 26-quater (citato), per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 143/2005
ZOTitolo diverso dai precedenti

La compilazione dei successivi campi discenderà dalla causale utilizzata.

Causale A – Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di professione abituale

Al campo 4 deve essere indicato il compenso corrisposto al netto di Iva e della maggiorazione previdenziale. Salvo che non si tratti di maggiorazione riferita alla quota di rivalsa dei lavoratori autonomi iscritti alla sola gestione separata.

Nella normalità dei casi sarà poi riportato detto valore al campo 8 ed al campo 9 sarà indicata la ritenuta di acconto operata.

Il campo 5deve essere compilato solo in presenza di lavoratori esteri che hanno chiesto (fornendo la necessaria documentazione) di non essere assoggettati a ritenuta di acconto per convenzione con il loro Paese.

In tale ipotesi il valore indicato al campo 5 sarà pari al campo 4 e la certificazione sarà conclusa indicando zero al campo 8. Se invece il lavoratore straniero non ha chiesto l’applicazione della esenzione da ritenuta per regime convenzionale, allora la certificazione sarà rilasciata come a qualunque professionista.

Il tutto con la sola variante che la ritenuta, operata a titolo di imposta, sarà indicata al campo 10, anziché, ovviamente, al campo 9. Nella ipotesi in cui il soggetto percettore (qualunque sia la causale utilizzata) goda di esenzione dalla ritenuta di acconto o di una quota (come i percettori di diritti di autore) del reddito, si dovrà utilizzare:

  • Il campo 7, per indicare la quota di reddito esente, ed
  • Il campo 6 nel quale deve essere annotato il codice 22,
  • Nel campo 8 deve essere indicato l’imponibile, che deve essere pari a zero nella ipotesi dei contribuenti in regime forfettario, per i quali non devono essere compilati ulteriori campi. In tutte le altre casistiche deve essere indicato il 75% del compenso (60% per i percettori di età inferiore ai 35 anni).

Causale M– Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente

La causale M deve essere utilizzata per indicare i compensi percepiti tramite prestazione occasionale. Questo, indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui. Soglia al superamento della quale scatta l’obbligo dei versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS. Oltre ai campi sopracitati, secondo le diverse ipotesi possibili, saranno da compilare i campi 34 e 35. Questo per l’indicazione dei contributi dovuti alla gestione separata, rispettivamente, a carico del committente e del lavoratore. I dati previdenziali richiesti per il lavoro autonomo occasionale sono quelli posti di seguito.

Nei punti 34 e 35 del modello CU si deve indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annuisuperiori a € 5.000. Redditi derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M” e “M1”.

Sempre sotto il profilo previdenziale deve essere compilata anche la sezione 3 “INPS gestione separata parasubordinati”.

Causale O E O1 – Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari

La causale O (e O1) deve essere utilizzata per la certificazione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari. Si tratta delle fattispecie indicate nella nota 1 della Circolare INPS n. 204/2001. Le ipotesi di applicazione sono le seguenti:

  1. Soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l’attività hanno l’obbligo d’iscriversi alla Gestione;
  2. Gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d’età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
  3. I medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l’attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo senza ritenuta di acconto

Alcuni redditi di lavoro autonomo, pur non prevedendo l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta devono comunque essere indicati nel modello CU. Si tratta, in particolare, dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che applicano uno dei regimi fiscali agevolati:

  • Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“), e
  • Regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Per questi soggetti il modello Cu dovrà essere compilato indicando la causaleA” per redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione. Il tutto avendo cura di indicare l’ammontare del compenso indicato in fattura sia nella colonna 4 del modello, “ammontare lordo corrisposto“, sia nella colonna 7, “altre somme non soggette a ritenuta“. Inoltre, è importante non dimenticare che in colonna 6 dovrà essere indicato il codice 24 da applicare nel caso di compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a soggetti in regime forfettario (nel modello dello scorso anno la fattispecie era ricompresa nel codice 12 quest’anno soppresso).

Esempio – Prestazioni di lavoro autonomo di contribuente in regime forfettario

Ipotizziamo che un contribuente abbia percepito compensi per l’importo di 102 euro per prestazioni professionali, comprensivi dell’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura. La compilazione è la seguente:

  • Causale: A;
  • Ammontare lordo corrisposto (col. 4): 102 euro;
  • Codice (col. 6): codice 24;
  • Altre somme non soggette a ritenuta (col. 7): 102 euro.

Per approfondire: “Certificazione delle somme non soggette a ritenuta“.

Certificazione unica per lavoratore autonomo estero

In caso di erogazione di compensi a lavoratore autonomo (percipiente) non residente in Italia, il sostituto di imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 5 della Certificazione unica.

Questo in quanto è stato applicato quanto previsto dal regime indicato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il sostituto di imposta deve conservare il certificato di residenza fiscale estera del percipiente rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Ritenute su lavoro autonomo estero

L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta sui redditi di lavoro autonomo:

  • Del 20%, a titolo di acconto, per il professionista residente in Italia;
  • Del 30%, a titolo di imposta, per il professionista non residente per il lavoro svolto in Italia.

Naturalmente, è fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali. In particolare, l’art. 14 del modello di convenzione OCSE, il quale prevede:

  • Tassazione esclusiva nel paese di residenza, a meno che il lavoratore non disponga abitualmente nell’altro paese di una base fissa per l’esercizio della sua attività;
  • Se c’è una base fissa, tassazione concorrente dei due paesi, nella misura in cui i redditi sono imputabili alla predetta base fissa.

L’applicazione delle disposizioni convenzionali è una facoltà (non un obbligo) per il sostituto di imposta italiano. Il prelievo alla fonte è operato nella misura determinata dalla legislazione interna e, su richiesta del soggetto non residente, si procede in applicazione delle disposizioni convenzionali, al rimborso delle imposte trattenute.

Tuttavia, il sostituto di imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il beneficio convenzionale, e quindi non effettuare la ritenuta a titolo di imposta. In tale caso, il sostituto ha l’obbligo di acquisire dai beneficiari del reddito la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richiesta dalla Convenzione ai fini dell’esonero.

Cosa accade in caso di prelievo eccedente rispetto a quello convenzionale?

In caso di prelievo alla fonte effettuato dal sostituto di imposta residente in misura eccedente rispetto all’aliquota prevista dalla convenzione, è necessario intervenire. Pensa al caso in cui è stata applicata la ritenuta italiana pur spettando la tassazione in via esclusiva al Paese di residenza del beneficiario del reddito. In questo caso il percipiente non residente può chiedere a rimborso la maggiore imposta trattenuta.

Per approfondire: “Lavoro autonomo estero: tassazione“.

Certificazione unica per compensi ad amministratori non residenti

Per quanto riguarda la certificazione unica dei compensi corrisposti ad amministratori non residenti è necessario fare riferimento ai criteri dell’art. 23, co. 2 lett. b) del TUIR. I redditi si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Di fatto, non rileva il luogo di esercizio dell’attività, ma la residenza del soggetto che eroga il compenso.

La norma interna, art. 24, co. 1-ter del DPR n. 600/73 sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione (assimilati al reddito da lavoro dipendente) corrisposti a non residenti, si opera una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Quanto indicato vale naturalmente se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplina diversamente la casistica.

In particolare, il riferimento è l’art. 16 del modello di convenzione OCSE. Questi prevede che: “i gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell’altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato“. Di fatto, la convenzione conferma la tassazione concorrente del reddito.

Per approfondire: “Amministratore non residente: la tassazione in Italia“.

Certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

La sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme liquidate a seguito diprocedure di pignoramento presso terzi. Nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l’indicazione delle sommeerogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770 nella sezione II – riservata alsoggetto erogatore delle somme.

Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniugequalora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore dilavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologiadi reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quantotutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavorodipendente, assimilati intestata al coniuge.

Certificazione unica delle spese anticipate dei professionisti

Capita assai sovente che il professionista in Fattura addebiti al cliente anche spese sostenute in nome e per conto del cliente, e che niente hanno a che vedere con il reddito del professionista. Classico caso è quello dell’avvocato che ha anticipato spese sostenute in nome e per conto del cliente.

Le spese sostenute per il cliente devono essere riepilogate in fattura come oneri fuori campo Iva. Questo ai sensi dell’articolo 15, comma 1 n 3, del DPR n. 633/72. Tali spese devono essere riportate nella certificazione unica nella colonna 7altre somme non soggette a ritenuta“, mentre in colonna 6 deve essere indicato il codice 8erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito“.

Ricordo che per rientrare nella disciplina di cui al citato articolo 15 la spesa deve essere anticipata dal professionista in nome e per conto del cliente. Questo in virtù di un mandato con rappresentanza del committente, o comunque in virtùdi un accordo che giustifichi il rimborso delle somme anticipate dal soggetto passivo. In pratica, il soggetto che materialmente sopporta il costo deve agire in sostituzione della controparte che, originariamente, vi sarebbe tenuta e che provvederà successivamente al relativo rimborso.

Per approfondire: “Rimborsi spese del lavoratore autonomo nelle trasferte“.

Spese di vitto e alloggio nella CU

Per quanto riguarda le spese anticipate, ricordiamo che le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto del professionista e recepite come onorario da parte di questi assoggettate a ritenuta ed Iva, devono essere considerate come ordinari compensi del professionista. Infine, ricordiamo anche che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU.

Le istruzioni affermano, infatti, che questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti. Di cui alla colonna 4 del modello. Mentre per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all’ammontare lordo corrisposto al professionista.

Certificazione unica dei redditi corrisposti agli agenti di commercio

La Certificazione unica degli agenti di commercio riserva sempre qualche perplessità. Una questione che si presenta ogni anno riguarda il fisiologico disallineamento tra:

  • Il contenuto della Certificazione unica inviata dal sostituto d’imposta, e
  • I dati della dichiarazione dei redditi del agente sostituito.

Gli agenti di commercio, infatti, tassando il reddito per competenza, possono avvalersi della disciplina previstadal comma 3 dell’articolo 25-bis del DPR n 600/73. Disciplina che prevede che la ritenuta sia scomputata dall’imposta di competenza purché già operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre per il modello Redditi P.F.).

Dato che il soggetto committente, sostituto d’imposta, certifica nel modello CU le ritenute sui compensi “corrisposti” mentre l’agente di commercio indica in dichiarazione dei redditi le ritenute subite sul reddito tassato (quindi anche se operate nell’anno successivo), la differenza che si crea in questi casi è fisiologica.

In ogni caso l’agente di commercio prima di indicare le ritenute subite sul reddito maturato, dovrà acquisire una certificazione straordinaria da parte del sostituto delle ritenute operate a integrazione di quella annuale. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà così in grado di poter spiegare i motivi della differenza riscontrata nella sua dichiarazione dei redditi.

La Certificazione unica Enasarco

Il documento, relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d’imposta in oggetto, può essere consultato direttamente nell’area riservatain Enasarconella sezione “Richieste” alla voce “Archivio Documenti”. In alternativa, è possibile chiedere un duplicato scrivendo a [emailprotected], allegando un documento di identità valido, oppure recandosi presso una sede Enasarco.

In dettaglio, si tratta dell’attestazione di tutti i compensi che gli iscritti hanno percepito dalla Fondazione Enasarco nel corso dell’anno solare, come, ad esempio, pensioni, liquidazioni Firr, borse di studio. È utile ai fini degli adempimenti fiscali e svolge il ruolo di sostituto d’imposta.

Sito Enasarco per scaricare la Certificazione Unica: “Enasarco“.

Certificazione unica dei redditi erogati agli sportivi dilettanti

A decorrere dal 1° luglio 2023, ad opera dell’art. 52, co. 2-bis D.Lgs. n. 36/21 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra i redditi di lavoro dipendente / assimilato o tra i redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l’art. 53 del TUIR prevede quanto segue: “2. Sono, inoltre, redditi da lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. n. 36/21“.

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo di 15.000 euro. Se l’ammontare corrisposto supera tale limite la sola parte eccedente l’importo concorre a formare il reddito dello sportivo.

Compilazione dei dati fiscali della Certificazione unica lavoratori autonomi

La sezione relativa ai dati fiscali della Certificazione unica deve essere così compilata.

PUNTO CUDESCRIZIONEINDICAZIONI DI COMPILAZIONE
2ANNOIn relazione alle indennità di cessazione di cui al punto 1, dai codici G, H, ed I nel presente campo va indicato l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
3ANTICIPAZIONENel caso in cui nel punto 2 è stato indicato l’anno precedente a quello dichiarativo, quindi anticipazioni, deve essere barrata la seguente casella. Nei punti 18 e 19 deve essere indicato l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.
4AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Il contributo integrativo del 2% o 4% destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non va indicato né in questo punto né nel successivo punto 7.
Devono essere indicati anche i compensi erogati ai soggetti che godono di regimi agevolati:
– Regime forfettario;
– Lavoratori impatriati (*).
5SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA PER REGIME CONVENZIONALEDevono essere indicate le somme erogate a soggetto non residente e non assoggettate a ritenuta in virtù delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Nel caso il sostituto di imposta deve conservare, ed esibire a richiesta, il certificato di residenza fiscale del percipiente rilasciato dalla competente autorità fiscale estera. Se esiste un modello convenzionale quest’ultimo sostituisce la predetta documentazione. Gli importi indicati in questo punto sono sempre ricompresi anche nel precedente punto 4.
6CODICEIl campo è legato alla corretta individuazione dei redditi essenti certificati nel modello. È necessario indicare uno dei seguenti codici:
– Codice 2: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relativo ai compensi percepiti da docenti e ricercatori in base al D.L. n. 185/2008;
– Codice 4: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia fino a 29 aprile 2019, art. 16 D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 6: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 8: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relative ai compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati in Italia in specifiche regioni dal 30 aprile 2019, art. 16, co. 5-bis, D.Lgs. n. 147/15;
– Codice 9: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) relative a compensi percepiti da sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 in base all’art. 16, co. 5-quater, D.Lgs. n. 147/15.
Per ciascun codice indicato nel presente punto è necessario indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.
– Codice 13: somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (50%) relative a compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione;
– Codice 14: somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (90%) relative a compensi percepiti da lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione;
– Codice 15: somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare) relative a compensi percepiti da docenti e ricercatori che sono rientrati prima del 2020, al 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime D.L. n. 78/10, hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento 31 marzo 2022;
– Codice 20: prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1 TUIR (compensi a sportivi dilettanti) per i quali l’art. 36, co. 6 D.Lgs. n. 36/21 non prevede la concorrenza alla formazione dell’imponibile (15.000 euro);
– Codice 21: erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta. Da utilizzare per i contribuenti minimi (da utilizzare per i redditi non soggetti a ritenuta ma imponibili);
– Codice 22: nel caso di erogazione di redditi esenti o somme che non costituiscono reddito (es. rimborso imposta di bollo);
– Codice 23: assegni di servizio civile per i quali è prevista l’esenzione
– Codice 24: da utilizzare per i contribuenti che operano in regime forfettario.
7ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTAVanno riportate le somme non soggette a ritenuta, diverse da quelle di cui al punto 5, che per disposizione normativa non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e quindi non sono soggette a ritenuta. Rientrano in questa categoria:
– il 25% della quota di redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore di marchi di fabbrica, opere dell’ingegno, dove la ritenuta a titolo di acconto del 20% è calcolata sulla base imponibile ridotta del 75% se l’autore ha età inferiore ai 35 anni, al 60%;
– somme non imponibili per attività sportive dilettantistiche (fino a 10.000 euro);
– rimborsi ottenuti per le spese anticipate dai percipienti per conto dei preponenti, mandanti o committenti;
– quote di provvigioni non soggette a ritenuta;
– ammontare dei compensi dei soggetti operanti in regime forfettario.
Le somme indicate in questo punto sono sempre ricomprese nel precedente punto 4.
8IMPONIBILEL’imponibile è dato dalla differenza tra l’ammontare di punto 4 e la somma degli importi riportati nei punti 5 e 7.
9RITENUTE A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicato l’importo delle ritenute a titolo di acconto operate nell’anno. Ad esempio si tratta delle ritenute operate con i seguenti codici tributo:
– 1919: ritenuta del 4% operata dal condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
– 1020: ritenuta del 4% operata all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto di imposta a titolo di acconto dell’IRES, dovuta dal percipiente;
– 1040: ritenute su redditi da lavoro autonomo per l’esercizio di arti e professioni;
– 104E: ritenute su redditi da lavoro autonomo da utilizzare sul modello F24 EP.
10RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTADeve essere indicato l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate, quali ad esempio quelle corrisposte da associazioni sportive dilettantistiche per importi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28.
11RITENUTE SOSPESEDeve essere indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate in seguenti ad eventi di carattere eccezionale. Tale importo è già ricompreso negli importi di cui ai punti 9 e 10.
12 – 13ADD.LE REG.LE ACC.TODeve essere indicato l’importo dell’addizionale regionale trattenuta a titolo di acconto o di imposta per compensi, rimborsi ed indennità relativi all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tali punti devono essere compilati solo in presenza del codice N nel punto 1. Si tratta delle ritenute operate con codici tributo 3802.
14ADD.LE REG.LE SOSPESAAmmontare dell’addizionale regionale non trattenuta per effetto di disposizioni emanate in seguito ad eventi eccezionali. Importo ricompreso nei punti 12 e 13.
15 – 16ADD.LE COM.LE ACC.TODeve essere indicato l’importo dell’addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto o di imposta. Si tratte delle ritenute operate con codice tributo 3847 e 3848.
17ADD.LE. COM.LE SOSPESAAmmontare dell’addizionale comunale non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate in seguito ad eventi eccezionali. Importo ricompreso nei punti 15 e 16.
18 – 19IMPONIBILE E RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI In caso di anticipazioni devono essere indicati l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti (punto 18) e le relative ritenute (punto 19).
20SPESE RIMBORSATEDevono essere indicate le spese sostenute da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale rimborsate dal committente ai fini previdenziali la contribuzione è calcolata sul compenso lordo dedotte le spese poste a carico del committente.
21RITENUTE RIMBORSATEDeve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici X o Y indicando l’importo delle ritenute rimborsate.
22SOMME RESTITUITE AL NETTO DELLA RITENUTA SUBITADevono essere ripotate le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedente (ex art. 10, co. 1 lett. d-bis) del TUIR).
Le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenute, devono essere restituite al netto della stessa, e non costituiscono oneri deducibili.

(*) Per i lavoratori autonomi impatriati deve essere indicato al punto 4 le somme che sono imponibili (30% o 10% a seconda della Regione di residenza) e nel punto 7 anche le somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

Per approfondire il regime dei lavoratori impatriati: “Regime dei lavoratori impatriati in Italia“.

Compilazione dei dati previdenziali della Certificazione unica lavoratori autonomi

La sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione unica deve essere così compilata, in relazione ai percipienti iscritti:

  • All’Enpam (Ente di previdenza ed assistenza dei medici e odontoiatri);
  • All’Enpapi (Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica);
  • All’INPS gestione ex Enpals (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per lavoratori dello spettacolo);
  • All’INPS per i contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
PUNTODESCRIZIONEINDICAZIONI DI COMPILAZIONE
29 – 30CODICE FISCALE DENOMINAZIONECodice fiscale e denominazione dell’Ente previdenziale.
32CODICE AZIENDACodice azienda se attribuito dall’Ente previdenziale.
33CATEGORIADeve essere indicata la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente con uno dei seguenti codici:
– Per l’Enpam: O – medico di assistenza primaria; P – pediatra di libera scelta; Q – medico specialista esterno;
– Per gli infermieri prestatori d’opera occasionali iscritti all’Enpapi codice U;
– Per INPS gestione ex Enpals codice V:
– Medico fiscale INPS codice T
– Medico operante presso struttura accreditata SSN codice U
34 -35CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTIDeve essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dovuti sui redditi annui superiori a 5.000 euro derivanti dallo svolgimento di attività di cui ai codici M, M1 e V del punto 1 non ché quelli relativi ai redditi del punto 1, con codice C.
Per gli iscritti Enpam si indica l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi indicati al punto 1, codice A.
Per l’Enpapi deve essere indicato l’importo dei contributi di cui ai redditi indicati nel punto 1, codice M2.
Deve essere indicato anche l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione al fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche nei confronti del SSN da parte di società professionali mediche ed odontoiatriche e società di capitali.
36ALTRI CONTRIBUTICampo da barrare nel caso di versamento di altri contributi obbligatori.
37IMPORTO ALTRI CONTRIBUTITotale dei contributi versati relativi al punto precedente
38 – 39CONTRIBUTI DOVUTI E VERSATIIndicare il totale dei contributi dovuti ed effettivamente versati dal sostituto d’imposta all’ente previdenziale.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempi di compilazione

Vediamo adesso alcuni esempi di compilazione della Certificazione unica aventi ad oggetto i compensi percepiti da diverse categorie di lavoratori autonomi.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo

Ipotizziamo compensi versati ad un professionista per 1.000 euro. Contributo cassa di previdenza per 40 euro. Spese anticipate in nome e per conto per 350 euro. Ritenuta d’acconto per 200 euro. Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essereindicato l’importo dei compensi, compreso l’importo delle spese anticipate in nome e per conto dei clienti, per 1.350 euro. Restano escluse IVA e contributo integrativo alla cassa professionale.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere indicato l’importo delle spese anticipate in nome e per conto del cliente.
8 – IMPONIBILEVa indicato l’importo di colonna 4 al netto degli importi di colonna 7
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicato l’importo della ritenuta di acconto di 200 euro.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo soggetto forfettario

Ipotizziamo che un professionista in regime forfettario abbia ricevuto compensi per 602 euro per prestazioni professionali (al netto del contributo integrativo) comprensivi di imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura. Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essereindicato l’importo dei compensi, per 602 euro. Resta escluso il contributo integrativo alla cassa professionale.
6 – CODICEIndicare il codice 24 dedicato al regime forfettario.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere indicato l’importo delle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Esempio: provvigioni per gli agenti

Ipotizziamo provvigioni versate ad un agente plurimandatario per 2.000 euro. Contributi Enasarco per 146,50 euro e ritenuta per 230 euro (23% sul 50% delle provvigioni). Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice R, per la causale: “provvigioni ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo delle provvigioni, esclusa sia l’IVA che il contributo Enasarco, per 2.000 euro.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere a indicato il 50% delle provvigioni non soggette a prelievo.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la provvigione imponibile 1.000 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 230 euro.

Esempio: diritto di autore

Ipotizziamo che un soggetto (di 40 anni di età) abbia percepito un importo pari a 1.000 euro per sfruttamento economico del diritto di autore.

Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice B, per la causale: “Utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo percepito per 1.000 euro.
6 – CODICEIndicare il codice 22.
7 – ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTADeve essere a indicato l’importo della deduzione forfettaria del 25%, per 250 euro.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la quota imponibile di 750 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 150 euro.

Esempio: prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Ipotizziamo il percepimento di un compenso pari a 1.000 euro a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale. Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice M, per la causale: “Prestazioni di lavoro autonomo occasionale“.

COLONNAIMPORTO / DESCRIZIONE
4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTODeve essere indicato l’importo percepito per 1.000 euro.
8 – IMPONIBILEDeve essere indicata la quota imponibile di 1.000 euro.
9 – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTODeve essere indicata la ritenuta a titolo d’acconto operata per 200 euro.

Qualora vi fossero anche spese rimborsate rimaste a carico del prestatore, che costituiscono compenso, devono trovare spazio sia in colonna 4 e che in colonna 8 e poi riepilogate in colonna 20 (spese rimborsate).

La correzione o integrazione di CU inviate

Un aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di dover inviare Certificazioni Uniche correttive o Integrative, quando ci sono omissioni o errori nell’invio. A riguardo occorre tenere presente che per integrare o correggere una Certificazione unica già inviata entro il 18 marzo occorre tenere in considerazione l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 158/15. Vediamo, quindi, di seguito il regime sanzionatorio e le possibilità di integrare o correggere il modello CU per i lavoratori autonomi.

La correzione della certificazione

Laddove si debba procedere alla correzione della Certificazione unica inviata si rende necessario inviare direttamente unnuovo modello sostitutivo e/o di annullamento. In questo modo è possibile effettuare l’elaborazione di una nuova attestazione (modello CU) che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.

Vediamo, di seguito il corretto procedimento per una CU correttiva in sostituzione di un modello precedentemente inviato.

Certificazione unica correttiva: il procedimento per la sostituzione

Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione Unica errata, si deve seguire i sottostanti passaggi operativi:

  • Barrare la casella “Sostituzioneposta nel frontespizio del modello CU lavoratori autonomi;
  • Compilare il nuovo modello di Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomocomprensivo delle modifiche dei dati fiscali;
  • Impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record Ddella Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo che si intende sostituire;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematicoattribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

È opportuno ribadire che la nuova certificazione sostituisceintegralmentela precedente.

Attenzione!
Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della Certificazione unica.

Certificazione unica correttiva: la procedura per l’annullamento

Vediamo adesso le istruzioni operative per arrivare ad effettuare l’annullamento di una Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo inviata erroneamente. Le istruzioni da seguire sono:

  • Barrare la casella Annullamentoposta in alto nel frontespizio del modello CU lavoro autonomo;
  • Compilare una nuova certificazioneunica riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
  • Impostare con il valore “A” il campo 9della parte fissa del record D della Certificazione Unica che si intende annullare;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematicoattribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare. In quest’ultimo caso, i record G e H non devono essere riportati.

A seguito dell’annullamento è possibile inviare nuovamente la Certificazione Unica corretta o integrata nel suo contenuto.

Certificazione unica lavoratori autonomi: il regime sanzionatorio

Come anticipato, la scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica è fissato al 18 marzo di ogni anno. Tuttavia, per le certificazioni uniche contenente redditi non interessati dal 730 precompilato, l’invio telematico può essere effettuato entro il31 ottobre, termine di invio del modello 770.

Per chi non ha inviato la certificazione unica entro la scadenza o ha commesso errori di compilazione la sanzione prevista è pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Nel caso dicorrezione delle CUgià inviate entro la scadenza ordinaria è possibile, tuttavia, beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista. Non si applica ilravvedimento operoso sulle sanzioninel caso di regolarizzazione successiva. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio della Certificazione Unica occorre tenere presenti i seguenti riferimenti:

  • Il Decreto Legislativo n 158/2015 ed
  • Il Decreto Legislativo n 151/2015.

Si tratta di disposizioni che hanno riformato il sistema dellesanzioni previste a carico del committentein caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della certificazione unica (modello CU).

Tabella sanzioni per omessa tardiva o errata Certificazione unica sul lavoro autonomo

Di seguito la tabella riassuntiva con le sanzioni previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica (modello CU).

FATTISPECIESANZIONI PREVISTE
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione unica errata trasmessa entro il 18 marzo 2024, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorninessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo 2024, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Il versamento delle sanzioni con modello F24

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando ilcodice tributo 8906e compilando la sezione Erario. Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

  • In caso di certificazioni uniche re-inviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano allacircolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  • In caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 7 marzo.

Correzione entro 60 giorni e riduzione delle sanzioni

Come anticipato nella tabella, l’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare dellariduzione delle sanzioni certificazione unicaè effettuare un nuovoinvio entro 60 giornidalla scadenza ordinaria. In caso di correzione della certificazione unica la sanzione saràridotta ad 1/3e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata. Nel caso, è ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

Riepilogo su ravvedimento e sanzioni

Vediamo adesso di riepilogare la situazione del sistema sanzionatorio. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di unasanzione pari a 100 europer singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta per il periodo d’imposta 2020. Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre innessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33. In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.

Conclusioni

In questo articolo ho cercato di fornirti le principali indicazioni operative utili per affrontare correttamente la Certificazione Unica per i Redditi di Lavoro Autonomo. Si tratta di un adempimento molto importante per tutti i lavoratori autonomi. Entro il 16 marzo, infatti, il committente è tenuto a rilasciare la certificazione a tutti i lavoratori autonomi a cui ha erogato compensi. La scadenza è tassativa, e molto spesso, nella pratica, non viene rispettata. Per questo motivo se sei un lavoratore autonomo il consiglio che posso darti è quello di richiedere sempre il modello CU ad ogni tuo committente con adeguato anticipo rispetto al momento in cui presenti la dichiarazione dei redditi.

La Certificazione Unica, infatti, è fondamentale per individuare il tuo reddito imponibile e per certificare le ritenute di acconto subite.

Normativa e prassi

Provvedimento n. 8253 – 2024– Approvazione della Certificazione UnicaCU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Certificazione unica 2024: modelli e istruzioni

Di seguito i modelli di Certificazione unica 2024 e le relative istruzioni di compilazione da scaricare: “Modello Certificazione Unica 2024 ed istruzioni di compilazione Agenzia delle Entrate“.

Certificazione unica: approfondimenti

Se desideri approfondire la tematica legata alla Certificazione Unica puoi visionare i seguenti articoli collegati:

Certificazione unica non consegnata: cosa fare?

Certificazione unica per locazioni brevi

La certificazione unica INPS

Sanzioni per omesso o ritardato invio della Certificazione unica“.

Certificazione Unica 2024 redditi di lavoro autonomo (2024)

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